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Reclutamento giudici tributari in servizio provenienti dalle professioni e dal pubblico impiego con concorso per titoli di servizio - richiesta incontro

28 luglio 2023

V. Ministro On. Prof. Leo Richiesta incontro - Reclutamento giudici tributari in servizio 5_signed.pdf

Al Signor

V. Ministro On. Prof. Maurizio Leo


RECLUTAMENTO GIUDICI TRIBUTARI IN SERVIZIO PROVENIENTI DALLE PROFESSIONI E DAL PUBBLICO IMPIEGO CON CONCORSO PER TITOLI DI SERVIZIO

RICHIESTA INCONTRO


Onorevole V. Ministro,

A.N.GI.T. si è prodigata per una riforma della giustizia tributaria con un giudice terzo, autonomo, a tempo pieno e professionale.

L’esito del bando di interpello, per il transito definitivo di 100 magistrati provenienti dalle magistrature ordinaria e speciali, è stato assai deludente perché i giudici tributari provenienti dalle diverse magistrature non lo hanno ritenuto interessante. Infatti, 32 sono stati i partecipanti e di questi solo 27 sono stati ritenuti idonei al transito. Il risultato non risponde agli obiettivi che il Governo si era prefissati per il miglioramento della giustizia tributaria in Italia, come richiesto dall’Europa (obiettivi del PNRR).

Ai giudici tributari di provenienza dalle diverse professioni e dal pubblico impiego deve essere concessa la possibilità di accedere alla nuova magistratura tributaria.

Il loro reclutamento, oltre ad essere un giusto riconoscimento per la loro ultratrentennale attività giudiziaria al servizio dello STATO, consentirebbe la piena e concreta attuazione del primo step della “Riforma” che non è stata assicurata con la riserva concessa ai giudici tributari provenienti dalle diverse magistrature.

La L. 130/2022 prevede una riserva di posti, nell’ambito di un concorso per titoli ed esami, per i giudici in servizio di provenienza dalle professioni o dal pubblico impiego. Il concorso per titoli ed esami, giusto per i giudici di prima nomina che non hanno alcuna preparazione professionale specifica, non è proponibile per professionisti iscritti negli albi professionali da oltre trenta anni o a pubblici dipendenti che svolgono anche funzioni apicali nei rispettivi Enti pubblici.

Il D.Lgs. 545/92 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) dispone che “La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego”.

Tra giudice tributario e Pubblica Amministrazione, tuttavia, esiste un rapporto di servizio.

Vale la pena ricordare che nel nostro “Ordinamento” non esiste un’unica procedura o un modello di concorso standard valido per il reclutamento nella pubblica amministrazione (concorso per titoli ed esame).

Nell’ambito degli strumenti previsti dalla Legge e dai Regolamenti, occorre di volta in volta modulare sia le procedure sia i modelli a cui ricorrere al fine di pervenire alle soluzioni più adatte in relazione alla figura professionale da scegliere (Direttiva, n. 3 del 24.4.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione).

Le tipologie di reclutamento previste dalla normativa vigente, e in particolare dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, sono il “concorso pubblico per esami”, il “concorso pubblico per titoli”, il “concorso pubblico per titoli ed esami”, il “corso-concorso” e la “selezione mediante svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta”.

Spetta alla pubblica amministrazione, al fine di pervenire alle soluzioni più adatte in relazione alla figura professionale da scegliere, modulare sia la procedura sia il modello da scegliere.

Il Governo, nel pieno rispetto della Costituzione, potrebbe scegliere di adottare il “concorso per titoli” (auspicato) o la “selezione mediante svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta”. Questa seconda modalità, tra l’altro, sembrerebbe quella già scelta dal Governo per il reclutamento dei GOT nella Giustizia Ordinaria.

La normativa citata, quindi, rende possibile il reclutamento e smentisce la tesi di chi (ideologicamente contrario al riconoscimento di professionalità in capo ai c.d. “laici” o “non togati”, categorie giuridicamente inesistenti) ritiene il concorso per titoli ed esami l’unico strumento Costituzionale per il reclutamento dei giudici in servizio di provenienza dalle professioni e/o dal pubblico e privato impiego.

La stessa Corte Cost., con sentenza 313 del 1994, ha stabilito il principio di diritto che non è irragionevole la scelta di un concorso riservato a certi titoli o all’avere maturato una certa esperienza.

Vale la pena, ancora, ricordare che non mancano esempi di reclutamento nell’amministrazione giudiziaria per titoli.

Il CSM (L. 303/1998) può chiamare all’Ufficio di Consigliere della Corte di Cassazione gli Avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell’Albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

I primi concorsi banditi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’iniziale provvista di magistrati amministrativi di primo grado (referendari e primi referendari), da assegnare alle varie sedi regionali, furono espletati sulla base di selezioni per soli titoli. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1972, vennero pubblicati i primi tre bandi di concorso esclusivamente per titoli di cui il primo relativo all’assunzione di 18 consiglieri, il secondo relativo all’assunzione di 27 posti da primo referendario (a regime tale qualifica viene conseguita per anzianità̀) e l’ultimo a 15 posti di referendario. A distanza di poco più di un mese venne bandito un ulteriore concorso, sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1972, n. 55, anche questa volta unicamente per titoli, per la provvista di ulteriori 15 referendari. Gli avvocati iscritti all’albo da almeno sei anni rientravano nelle categorie alla cui appartenenza era condizionata l’ammissione al concorso medesimo (L. 1034/71).

Il Parlamento italiano nomina Consiglieri di Corte dei Conti e del Consiglio di Stato anche Avvocati e Professori universitari, senza alcun concorso, ma solo per titoli e meriti professionali.

In Inghilterra, il concorso non esiste e prima di entrare in magistratura è necessario diventare avvocati ed avere qualche anno di esperienza.

Tale sistema è anche vigente in Belgio, Danimarca, Svezia, Austria e Olanda.

Il sistema di reclutamento della magistratura Francese si caratterizza per la presenza di due distinte modalità di accesso: per concorso o per integrazione diretta. Uno dei tre tipi di integrazione diretta è riservato a professionisti con competenze in campo giuridico che abbiano un’esperienza di 8 anni di attività privata.

L’ordinamento tedesco consente l’accesso alla magistratura anche a dipendenti pubblici che, oltre al titolo di studio richiesto, abbiano maturato una particolare esperienza amministrativa nei settori in cui aspirano all’esercizio di funzioni giudicanti. Vengono nominati per un periodo di due anni come “giudici incaricati” (Richter kraft Auftrags) al termine dei quali possono essere nominati giudici a vita o decadere dall’incarico e tornare ad esercitare le funzioni svolte in precedenza. Durante il periodo in cui sono incaricati come giudici, infatti, continuano a mantenere la loro posizione e retribuzione di dipendente pubblico.

Quindi, è di tutta evidenza che il concorso per tioli ed esami non è l’unico sistema di reclutamento nella Pubblica Amministrazione giudiziaria sia in Italia che in gran parte dei Paesi Europei. Anzi, rappresenta un unicum solo in Italia e in Grecia.

Tra i giudici tributari in servizio ci sono Avvocati e Commercialisti abilitati all’esercizio della professione da più decenni e dipendenti di Enti pubblici o privati con laurea in giurisprudenza e/o in economia e commercio che ricoprono incarichi dirigenziali di alto profilo. Hanno superato esami, prima universitari e poi per l’abilitazione all’esercizio della professione o per il reclutamento nella pubblica amministrazione, frequentato corsi di alta formazione e master in materia tributaria organizzati dalle più rinomate e prestigiose Università. Hanno acquisito, come giudici delle Commissioni tributarie (oggi Corti di giustizia tributaria), competenze specifiche in materia tributaria. Competenze che costituiscono già titoli” specifici di “servizio” idonei ad assicurare all’amministrazione giudiziaria personale competente ed in linea con i canoni di legalità, imparzialità ed efficienza per il buon funzionamento dell’Amministrazione.

Di tutta evidenza è che questi giudici sono già sottoposti a un regime di esame permanente, dove dall’altra parte non c’è un professore ad esaminarli ma il contribuente e l’Erario che sono giudici ben più severi ed esigenti di qualsiasi commissione esaminatrice.

La “riserva di posti” prevista per i giudici in servizio, finalizzata a fare tesoro della esperienza da questi maturata in anni di servizio, rischia di restare una misura sulla carta se il reclutamento avverrà nell’ambito di un concorso per titoli ed esami.

L’Amministrazione Pubblica ha tutto l’interesse a scegliere il concorso pubblico per titoli.

I giudici tributari in servizio, reclutati per i “titoli di servizio” maturati, garantirebbero al Governo della Repubblica di percepire le provvidenze economiche del PNRR e di offrire ai cittadini una vera e concreta giustizia professionale.

È assai improbabile che questi giudici tributari (tutti ultrasessantenni, anche quelli entrati con l’ultimo concorso del 2016) saranno disponibili a sottoporsi ad ulteriori esami ed essere trattati come semplici neolaureati ad inizio carriera. Studiare fascicoli, relazionare in udienza e motivare sentenze vale molto di più della semplice prova scritta e orale davanti a una commissione di esami.

Lo strumento per il reclutamento dei giudici tributari di provenienza professionale e/o dal pubblico e privato impiego non è certamente quello del concorso pubblico per “titoli ed esami” o per “esami”, ma quello per “titoli”.

Le recenti esperienze, nei vari settori della pubblica amministrazione, tra l’altro, ci consegnano un quadro desolante, fatto di concorsi con migliaia di partecipanti, difficili da gestire e spesso annullati dopo diversi anni a seguito di centinaia di ricorsi.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nel 2016 bandì un concorso per giudici tributari di prima nomina. I posti messi a concorso erano 202, successivamente aumentati di altri 261.

I partecipanti, per un posto di giudice onorario, furono 13.625. La procedura è stata chiusa dopo tre anni solo perché il concorso era solo per titoli.

Se per un posto di giudice onorario parteciparono in 13.265 è da aspettarsi che per un posto di giudice tributario di carriera si presentino non meno di 30.000/40.000 candidati. Con tutte le conseguenze del caso.

L’art. 102 Costituzione è, con tutta evidenza, impropriamente utilizzato come strumento per ostacolare qualsiasi percorso di reclutamento dei giudici tributari di provenienza professionale e dal pubblico impiego e conseguentemente di ostacolo al processo di attuazione della riforma della giustizia tributaria.

L’Associazione A.N.GI.T., auspica che l’Onorevole V. Ministro adotti il “concorso per titoli” quale strumento per il reclutamento nei nuovi Organismi giudiziari tributari. Procedura che consentirebbe, tra l’altro, di dotare i nuovi organismi giudiziari di un organico immediatamente utilizzabile per il loro avvio e per il completamento dell’iter concorsuale per il reclutamento dei nuovi magistrati tributari.

Gentilissimo On. Prof. Leo, l’Associazione sarebbe grata se Lei volesse concederle un incontro per avere l’occasione di meglio specificare la richiesta di reclutamento. 

Nella speranza che Ella possa dedicare un po' del suo prezioso tempo all’istanza della categoria, cordiali saluti.

Con stima

Avv. Francesco Lucifora

Consigliere C.P.G.T.

Presidente A.N.GI.T.

Richiesta Reclutamento nel ruolo dei Magistrati tributari

29 ottobre 2022

Richiesta Reclutamento nel ruolo dei Magistrati tributari_signed.pdf

All’On. Maurizio Leo

V. Ministro MEF

On. Leo,

l’Associazione Nazionale Giudici Tributari ha sostenuto, nel corso del dibattito parlamentare, come avrà modo di constatare dalla allegata documentazione, e continua ancora oggi a sostenere, anche nella sua fase di attuazione, la riforma della giustizia tributaria.

Evito di soffermarmi sulle ragioni che hanno favorito la tanto attesa “riforma” della giustizia tributaria, atteso che Lei, da esperto della materia, da sempre è parte attiva e propositiva del mondo tributario.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in data 16 novembre c.a., ha provveduto, nel rispetto dei tempi fissati dalla L. 130/2022, a pubblicare il bando di interpello per il reclutamento di 100 magistrati tributari, da individuare tra i giudici tributari in servizio provenienti dalle magistrature ordinaria e speciali.

Il reclutamento dei 100 magistrati è condizione importante ed imprescindibile per l’attuazione dell’intero impianto della “riforma”.

A tutti sta a cuore la piena attuazione della riforma e, conseguentemente, la buona riuscita del bando di interpello.

I propositi del legislatore, tuttavia, rischiano di infrangersi contro la notoria scarsa appetibilità del bando di interpello da parte dei Magistrati Ordinari e di quelli Speciali.

L’Associazione, audita al tavolo di lavoro per la riforma istituito dai Ministri Cartabia e Franco e dalle Commissioni congiunte finanze e Giustizia del Senato, ha avuto modo di rappresentare il fatto che i Magistrati di carriera non mostravano alcun interesse alla prospettata offerta di transito dalle loro amministrazioni a quella tributaria e che, pertanto, sarebbe stato opportuno aprire anche ai professionisti.

A.N.GI.T, in quelle sedi e nel pubblico dibattito ha posto il tema del perchè lasciare fuori dal reclutamento i tanti giudici tributari di provenienza dalle professioni di Avvocato e di Commercialista e anche dal pubblico impiego. Del perchè privare la Pubblica Amministrazione della esperienza maturata da questi giudici all’interno delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.

A tutti è noto che la giustizia tributaria dal 1976 al 2013 è stata amministrata quasi esclusivamente da giudici tributari di provenienza professionale e del pubblico impiego.

Oggi, però, non sono idonei al reclutamento nel ruolo dei nuovi magistrati tributari.

On.le Leo, mi consenta di consegnarle l’amarezza degli Avvocati, Commercialisti e Dirigenti pubblici nel sentirsi ingiustamente esclusi dal reclutamento.

On.le Leo, consapevoli del fatto che Lei conosce bene la questione di cui scriviamo, rimaniamo fiduciosi in una sua diversa considerazione della stessa e, ove dovesse ritenerlo, disponibili a collaborazioni per la buona e tempestiva attuazione della riforma.

Avv. Francesco Lucifora

Presidente A.N.GI.T.

Componente Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

Comunicato sulla recente riforma della giustizia tributaria

06 settembre 2022

Comunicato stampa sulla riforma 6.9.22.pdf

Il primo settembre è stata pubblicata la L. 130 del 31.08.2022 sulla riforma della giustizia tributaria.

Un percorso durato oltre dieci anni.

Con la riforma è stato affermato il “primato” della Politica su certi “poteri” che hanno sempre remato contro qualsiasi riforma.

È prevalso il “futuro” sulla “conservazione”.

Ai cittadini-contribuenti è stato finalmente riconosciuto il diritto di essere giudicati da un giudice professionale che a tempo pieno ed esclusivo si occuperà delle loro questioni di fronte al Fisco.

La riforma tuttavia presenta delle criticità:

- prevede una disparità di trattamento tra giudici tributari, atteso che per quelli di provenienza dalle diverse magistrature è previsto un passaggio nel nuovo ruolo del magistrato tributario a semplice richiesta, mentre per quelli di provenienza professionale è richiesta la partecipazione ad un concorso per esami

- mantiene la disparità di trattamento giuridico tra i giudici onorari perchè solo quelli di provenienza dalle magistrature possono ricoprire le funzioni di presidente di commissione e di sezione, mentre quelli di provenienza professionale possono aspirare solo alla funzione di vice presidente di sezione 

- non sono previsti compensi per i provvedimenti cautelari

- la riduzione graduale, per i giudici tributari in servizio, dell’età massima per la cessazione dalle funzioni; tale limite, che nell’arco di qualche anno sarà ridotto a 70 anni, considerati tempi per i concorsi e l’immissione in servizio dei Magistrati professionali, provocherà vuoti di organico che renderanno estremamente difficile il regolare svolgimento dell’attività giurisdizionale, con gravi disagi per i contribuenti e gli enti impositori

Gli associati dell’Associazione Nazionale Giudici Tributari continueranno a fare il proprio dovere, partecipando regolarmente alle udienze calendarizzate per rispetto alle Istituzioni ed ai cittadini-contribuenti che hanno diritto ad avere sentenze nel più breve tempo possibile, fino a quando il Paese non avrà un nuovo Parlamento ed un nuovo Governo. Saranno loro i destinatari di richieste migliorative del testo di legge che entrerà in vigore il 16 settembre prossimo. Saranno loro che dovranno dare le giuste risposte al Paese, per scongiurare paralisi o gravi ritardi nell’esercizio della giurisdizione che seguirebbero dall’adozione di inevitabili forme protesta.

Francesco Lucifora n.q.


Webinar

"Il tormentato progetto di riforma della giustizia tributaria"

31 maggio 2022

Commissione Tributaria Regionale della Sicilia

Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario tributario 2022

Relazione del Consigliere Francesco Lucifora

12 aprile 2022

Relazione Inaugurazione anno giudiziario tributario_signed.pdf

Intervista Sole 24 Ore

11 aprile 2022

I giudici tributari in servizio di provenienza professionale e del pubblico impiego sono indispensabili per l’attuazione della giustizia tributaria riformata», ritiene Francesco Lucifora, componente del Cpgt e presidente dell’Angit, l’associazione nazionale giudici tributari, cui fanno parte i “laici” provenienti dalle professioni.

Presidente, è necessaria la riforma?

Non è più rinviabile. Lo richiedono le mutate esigenze del sentire comune del cittadino e dell’imprenditoria. Non è più possibile prescindere dall’esistenza di una giurisdizione autonoma  e che faccia riferimento ai principi sanciti dalla Costituzione all’articolo 111.

Si annuncia una lunga fase transitoria: quale apporto possono dare i giudici iscritti agli albi professionali?

Va detto che da quando sono nate le Ct i giudici “laici” hanno dato prova, senza demerito, di professionalità e competenza nel gestire gli affari giudiziari e nell’assicurare la tenuta delle pubbliche udienze anche come presidenti di collegio. Nell’avvio della nuova fase contribuirebbero in modo determinante ad assicurare la copertura dell’organico necessario per l’avvio della riforma.

In che modo?

In Parlamento esistono diversi disegni di legge che individuano con precisione le modalità di attuazione della fase transitoria e il ruolo che i giudici attualmente in servizio dovrebbero avere nei Tribunali e Corti d’Appello tributarie. Una fase transitoria possibile, in sede di prima applicazione della legge, passa per il riassorbimento dei giudici delle cessate Ct, selezionati tra quelli aventi i requisiti per esservi nominati.

Quali sono i vizi e le virtù della giurisdizione amministrata da un giudice onorario?

Il vizio è nel poco tempo dedicato allo studio dei fascicoli e alle esigenze degli uffici. La giustizia tributaria non può più essere considerata un dopolavoro. Non è più tempo di affidare il destino dei cittadini-contribuenti alle virtù di volenterosi professionisti che nei ritagli di tempo si dedicano a scrivere sentenze.

Comunicato stampa

31 marzo 2022

comunicato stampa stanza ctr Lazio_signed.pdf
Nota MEF Prot. 22137 del 03.05.2022 ad A.N.GI.T. per assegnazione stanza presso CTP Roma -.pdf

Audizione “Tavolo di lavoro per la Riforma della Giustizia Tributaria”

M.E.F. 25 Marzo 2022

Presidente Audizione Cons. Glauco Zaccardi

25 Marzo 2022 

Ringrazio il Cons. Glauco Zaccardi per avere consentito alla Associazione da me rappresentata di portare a conoscenza dei componenti del “tavolo di lavoro” e del Ministro Franco la voce e le aspettative dei giudici  tributari di provenienza professionale e del pubblico impiego.

Ho fatto pervenire al Cons. Zaccardi alcuni documenti dove l’Associazione indica le ragioni di una riforma della giustizia tributaria con giudici professionali a tempo pieno ed esclusivo e con reclutamento di quelli in servizio attraverso un concorso pubblico per soli titoli. Procedura concorsuale compatibile con le previsioni dell’art. 97 Costituzione, atteso il suo rinvio alle procedure concorsuali disciplinate dal D.P.R. 487/94.

Mi riporto al contenuto dei documenti inviati che spero possano essere utili ai signori componenti del “Tavolo di lavoro”, chiamati a scrivere una pagina importante, ma oserei dire anche storica, della giustizia tributaria.

Sul “Tavolo di lavoro” sono puntati gli occhi, le attenzioni e le aspettative di tutti i soggetti che a vario titolo ruotano attorno alla giustizia tributaria.

Il compito che gli è stato assegnato è gravoso e sono certo che ognuno dei componenti del “Tavolo di lavoro” saprà andare oltre il proprio “particolare” per consegnare ai cittadini-contribuenti, ai difensori tecnici dei contribuenti e ai soggetti economico-imprenditoriali un giudice tributario che risponda ai principi Costituzionali di cui all’articolo 111: giusto processo; contraddittorio tra le parti in condizioni di parità; giudice terzo ed imparziale; ragionevole durata del processo.

L’Associazione A.N.GI.T. si è ispirata tali principi.

Concludo, per non sottrarre tempo prezioso ai lavori del “Tavolo di lavoro”, affermando che i giudici tributari di provenienza professionale e dal pubblico impiego non vogliono sottrarsi ad eventuali valutazioni tendenti ad assicurare all’amministrazione giudiziaria personale competente ed in linea con i canoni di legalità, imparzialità ed efficienza per il buon funzionamento dell’amministrazione.

L’Associazione ritiene che l’esercizio della professione legale, di quella di commercialista e di quella di dirigente di un pubblico ufficio; l’esercizio senza demerito della funzione di giudice tributario; la valutazione su provvedimenti giudiziari resi in un certo arco temporale, siano titoli idonei e sufficienti a valutare l’esistenza di quei requisiti necessari per essere reclutati nella giustizia tributaria riformata. Grazie.

Avv. Francesco Lucifora

Pres.  A.N.GI.T.

Audizione in videoconferenza

Riforma della giustizia tributaria

Senato della Repubblica - Commissioni riunite 2a e 6a

22 Marzo 2022 

Senato della Repubblica

Commissioni riunite 6° Commissione "Finanze e Tesoro " e 2° Commissione "Giustizia

Riforma della giustizia tributaria

disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687

Audizione Associazione Nazionale Giudici tributari (A.N.GI.T.)

Roma, 22 marzo 2022


Onorevoli Senatori,

l’Associazione Nazionale Magistrati tributari (A.N.GI.T.) - costituita da giudici di provenienza dalle libere professioni e dal pubblico impiego- ha tra i suoi scopi quello di “di promuovere in qualsiasi sede iniziative per favorire il passaggio dall’attuale ordinamento della giustizia tributaria ad una giustizia professionale a tempo pieno e con rapporto di lavoro di pubblico impiego” (lett. a), art. 2, Statuto).

Gli associati auspicano che le Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) scrivano una proposta di legge della riforma della giustizia tributaria che interpreti le aspettative della società che aspira ad un giudice terzo, autonomo, a tempo pieno e professionale con rapporto di pubblico impiego.

         Il Parlamento ha intrapreso la strada di una revisione generale della tradizionale funzione dei giudici tributari, che da centocinquanta anni, attraverso una continua evoluzione, assolvono al difficilissimo compito di rendere giustizia nella materia tributaria, divenuta sempre più complicata e gravosa, nonché rilevante sul piano economico.

         Rilevante e significativo è l’atto d’indirizzo al Governo (12.10.2021) di queste Commissioni congiunte che deve “provvedere, all’interno della riforma della giustizia tributaria, l’affidamento delle controversie ad un giudice speciale tributario, a tempo pieno e nominato previo concorso pubblico, valutando l’opportunità di inserire una riserva di posti in favore di tutte le professionalità attualmente impegnate nelle commissioni tributarie

         Un sistema aggiornato, e non nuovo come inesattamente sostenuto da alcuni, che tenga conto delle mutate esigenze del sentire comune e dell'economia, quindi, non può prescindere dall'esistenza di una giurisdizione autonoma dalle altre giurisdizioni e che faccia riferimento ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana all'art. 111: giusto processo; contraddittorio tra le parti in condizioni di parità; giudice professionale terzo ed imparziale; ragionevole durata del processo.


I giudici tributari, come noto, provengono dalle libere professioni e dal pubblico impiego (fino al 2011 rappresentavano circa l’80% dell’organico della magistratura tributaria) e dalle magistrature (delle quali la più corposa è rappresentata dalla magistratura ordinaria).

 

I primi sono prevalentemente avvocati e commercialisti abilitati all’esercizio della professione e dirigenti della pubblica amministrazione. Professionisti e dirigenti pubblici che hanno superato esami, prima universitari e poi per l’abilitazione all’esercizio della professione o per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, frequentato corsi di alta formazione e master in materia tributaria organizzati dalle più rinomate e prestigiose Università. Professionisti che hanno acquisito, all’interno delle Commissioni tributarie, nei decenni anche competenze in materia tributaria. Competenze che, sommate a quelle delle rispettive professioni, non hanno bisogno di ulteriori esami.

 

Il passaggio, senza soluzione di continuità, dal vecchio al nuovo regime non può essere gestito senza i giudici tributari in servizio.

         La riforma ordinamentale della giustizia tributaria proposta dal Senatore Fenu (che riprende integralmente il progetto di legge dell’On. Vita Martinciglio, all’esame della Commissione Finanze della Camera dei Deputati), costituisce uno strumento legislativo di pronta e immediata attuazione della riforma, perché gestisce il passaggio senza soluzione di continuità dalle Commissioni tributarie ai Tribunali Tributari, attraverso lo strumento, in sede di prima costituzione dei ruoli dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari, del riassorbimento dei giudici in servizio presso le commissioni tributarie mediante selezione tra quelli che ne facciano domanda e possiedano i requisiti per la nomina.

I disegni di legge a firma dei Senatori Nannicini, Vitali e Romeo, seppure condivisibili negli articolati che disciplinano il nuovo Ordinamento dei giudici tributari, essendo sovrapponibili al citato progetto Fenu, non sono condivisibili in quelli che disciplinano il reclutamento dei giudici attualmente in servizio, scegliendoli esclusivamente tra quelli di essi che provengono dalle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare. Così disponendo, restano fuori dalla istituenda nuova giustizia tributaria tutti quei giudici in servizio di provenienza dalle libere Professioni e dal Pubblico impiego, essendo previsto per il loro reclutamento, al pari dei giudici di prima nomina, un concorso pubblico per titoli ed esami orali. Tale scelta non è priva di ricadute di ordine pratico che rischiano di non rendere operativi nell’immediato i TT.TT e le CC.TT, per le considerazioni che seguono.

I disegni di legge 1687 (Marino) e 714 (Caliendo) non affrontano la questione Ordinamentale della giustizia tributaria ma solo quella processuale. Entrambi propongono  dei miglioramenti all’attuale assetto procedurale della  gestione degli affari giudiziari.

È assai improbabile che questi giudici tributari, avanti negli anni e con decenni di attività professionale e dirigenziale alle spalle (numerosissimi hanno tra i sessanta e i settantacinque anni), siano disponibili a sottoporsi ad ulteriori esami. E di tutta evidenza, comunque, che lo studio di centinaia di fascicoli, le relazioni nelle udienze pubbliche, la stesura di centinaia di sentenze, valgono molto di più che sostenere un esame orale davanti a una commissione o uno scritto su uno specifico argomento. Anzi, a ben considerare, costituiscono già un continuo esame davanti a commissari molto esigenti e pretenziosi: contribuenti ed Erario.

 

La previsione del concorso per titoli ed esami, quindi, si tradurrebbe in una esclusione certa de circa 1.200 giudici tributari di provenienza professionale e del pubblico impiego.

 

In astratto, ma solo e molto in astratto, rimarrebbero disponibili gli attuali giudici tributari di provenienza magistratuale. I loro Organi di autogoverno, però, non sembrerebbero disponibili a cedere professionalità in favore della nuova Giustizia tributaria. Le magistrature Ordinaria e Amministrativa, infatti, sono in grande affanno, come riportano gli organi di stampa, e non riescono ad assicurare tempi ragionevoli ai processi civili, penali e amministrativi.

 

I giudici tributari di provenienza professionale, invece, assicurerebbero, con assoluta certezza, il passaggio, senza soluzione di continuità, dal vecchio al nuovo Ordinamento.

Qualsiasi riforma, senza il loro apporto di conoscenze e disponibilità, rischia di non avere alcuna attuazione concreta in tempi brevi.

Occorrono circa due/tre anni per avere la disponibilità di nuovi giudici  assunti per pubblico concorso per titoli ed esami e altri due/tre per la loro formazione prima di essere inseriti nei collegi giudicanti. Prevedere, invece, l’assorbimento degli attuali giudici nei nuovi tribunali e corti di appello tributarie mediante concorso per soli titoli e con valutazione dell’esperienza professionale maturata nelle Commissioni Tributarie, assicurerebbe l’attuabilità immediata della riforma.

 

Pertanto, è auspicabile un progetto di legge che preveda un giudice professionale a tempo pieno ed esclusivo, con reclutamento/assorbimento dei giudici in servizio a mezzo di un concorso per titoli, dove l’attività di servizio sia considerata idonea a supplire e sostituire l’esito di un qualsiasi esame orale e/o scritto. Questo metodo di reclutamento è possibile e praticato con ottimi risultati in altri sistemi giudiziari Europei.

 

Tra giudice tributario e pubblica amministrazione esiste già un rapporto di servizio che tuttavia non è qualificato di pubblico impiego.

 

L’Ordinamento italiano non prevede quale unica procedura concorsuale il concorso per titoli ed esami.

 

Nell’ambito degli strumenti previsti dalla Legge e dai Regolamenti, occorre di volta in volta modulare sia le procedure sia i modelli a cui ricorrere al fine di pervenire alle soluzioni più adatte in relazione alla figura professionale da scegliere (Direttiva, n. 3 del 24.4.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione).


Le tipologie di reclutamento previste dalla normativa vigente, e in particolare dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, sono il “concorso pubblico per esami”, il “concorso pubblico per titoli”, il “concorso pubblico per titoli ed esami”, il “corso-concorso” e la “selezione mediante svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta”.

 

Spetta alla Pubblica Amministrazione, al fine di pervenire alle soluzioni più adatte in relazione alla figura professionale da scegliere, modulare sia la  procedura sia il modello da scegliere.

 

L’Amministrazione, comunque, ha un più ampio potere assegnatole dall’art. 97, comma 4, della Costituzione, ai sensi del quale agli impieghi pubblici si accede mediante concorso salvo i casi stabiliti dalla legge. Da ciò conseguendo che si può derogare alla regola del concorso in casi espressamente previsti da una legge specifica per la soluzione di una specifica esigenza dell’amministrazione interessata. La stessa Corte Cost., con sentenza 313 del 1994, ha stabilito il principio di diritto che non è irragionevole la scelta di un concorso riservato a certi titoli o a chi abbia maturato una certa esperienza. La stessa Corte, con la sentenza n. 34/2004 ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola in presenza di peculiari situazioni giustificatrici.

Situazioni giustificatrici previste,  per come si è detto, da una legge specifica che nel caso in esame è la medesima legge di riforma.

 

Esempi di reclutamento nell’amministrazione giudiziaria per titoli non mancano sia in Italia che in altri Paesi Europei.

Il CSM (L. 303/1998) può chiamare all’Ufficio di Consigliere della Corte di Cassazione gli Avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell’Albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

I primi concorsi banditi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’iniziale provvista di magistrati amministrativi di primo grado (referendari e primi referendari), da assegnare alle varie sedi regionali, furono espletati sulla base di selezioni per soli titoli. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1972, vennero pubblicati i primi tre bandi di concorso esclusivamente per titoli di cui il primo relativo all’assunzione di 18 consiglieri, il secondo relativo all’assunzione di 27 posti da primo referendario (a regime tale qualifica viene conseguita per anzianità̀) e l’ultimo a 15 posti di referendario. A distanza di poco più di un mese venne bandito un ulteriore concorso, sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1972, n. 55, anche questa volta unicamente per titoli, per la provvista di ulteriori 15 referendari. Gli avvocati iscritti all’albo da almeno sei anni rientravano nelle categorie alla cui appartenenza era condizionata l’ammissione al concorso medesimo (L. 1034/71).

Il Parlamento italiano nomina Consiglieri di Corte dei Conti e del Consiglio di Stato anche Avvocati e Professori universitari, senza alcun concorso, ma solo per titoli e meriti professionali.

In Inghilterra, il concorso non esiste e prima di entrare in magistratura è necessario diventare avvocati ed avere qualche anno di esperienza.

Tale sistema è anche vigente in Belgio, Danimarca, Svezia, Austria e Olanda.

Il sistema di reclutamento della magistratura francese si caratterizza per la presenza di due distinte modalità di accesso: per concorso o per integrazione diretta. Uno dei tre tipi di integrazione diretta è riservato a professionisti con competenze in campo giuridico che abbiano un’esperienza di 8 anni di attività privata.

 

L’ordinamento tedesco consente l’accesso alla magistratura anche a dipendenti pubblici che, oltre al titolo di studio richiesto, abbiano maturato una particolare esperienza amministrativa nei settori in cui aspirano all’esercizio di funzioni giudicanti. Vengono nominati per un periodo di due anni come “giudici incaricati” (Richter kraft Auftrags) al termine dei quali possono essere nominati giudici a vita o decadere dall’incarico e tornare ad esercitare le funzioni svolte in precedenza. Durante il periodo in cui sono incaricati come giudici, infatti, continuano a mantenere la loro posizione e retribuzione di dipendente pubblico.

Quindi, è di tutta evidenza che il concorso per tioli ed esami non è l’unico sistema di reclutamento nella Pubblica Amministrazione giudiziaria sia in Italia che in gran parte dei Paesi Europei, anzi rappresenta un unicum solo in Italia e in Grecia.

 

Tra i giudici tributari in servizio ci sono Avvocati e Commercialisti abilitati all’esercizio della professione da più decenni e dipendenti di Enti pubblici o privati con laurea in giurisprudenza e/o in economia e commercio che ricoprono incarichi dirigenziali di alto profilo. Hanno superato esami, prima universitari e poi per l’abilitazione all’esercizio della professione o per il reclutamento nella pubblica amministrazione, frequentato corsi di alta formazione e master in materia tributaria organizzati dalle più rinomate e prestigiose Università. Hanno acquisito, come giudici delle Commissioni tributarie, competenze specifiche in materia tributaria. Competenze che costituiscono già “titoli” di “servizio” idonei ad assicurare all’amministrazione giudiziaria personale competente ed in linea con i canoni di legalità, imparzialità ed efficienza per il buon funzionamento dell’Amministrazione .

 

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 102

In un recente commento di stampa (Professioni divise sulla giustizia tributaria - Italia Oggi del 2.3.22, pag. 37) si legge che “Intermagistrature parla di <<perplessità>> in merito <<alla creazione di una magistratura specializzata, per la quale si porrebbe un problema di compatibilità con l’art. 102 della costituzione>>”.

L’art. 102 Costituzione, co. 3, dispone che <<non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. ...>>.

I disegni di Legge in esame non creano un nuovo giudice, come ben precisato con attenta ricostruzione storica da alcuni di essi, ma portano a compimento quel lungo e lento processo di evoluzione e completamento delle Commissioni tributarie da organi amministrativi (così erano nate nel 1861) a organi giudiziari speciali. La quarta magistratura, come amano definirla gli addetti ai lavori.

La giustizia tributaria è già organo giurisdizionale a pieno titolo dalla riforma introdotta dal DPR n. 636/1972.

 

La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto la funzione giurisdizionale delle Commissioni tributarie con la sentenza n. 287/1974, come attuativa dell’opera di revisione delle giurisdizioni speciali prescritta dalla VI disposizione speciale della Costituzione.

Successivamente, in linea di continuità, è seguita la riforma del D.Lgs. 546/1992, oggi vigente.

L’ulteriore riforma, di cui da tempo si discute, si pone ulteriormente in linea di continuità e di definizione di quel processo di trasformazione di cui dà conto il giudice delle leggi.

L’art. 102 Costituzione è di tutta evidenza impropriamente utilizzato come strumento per ostacolare qualsiasi percorso riformatore della giustizia tributaria.

 

Proposte

1) In sede di prima assegnazione dei magistrati tributari ai Tribunali Tributari ed alle Corti di Appello Tributarie, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in carica procederà al riassorbimento dei giudici delle cessate Commissioni Tributarie, selezionati dal Consiglio di presidenza in carica, che gestirà la transizione tra le vecchie commissioni tributarie e i nuovi tribunali e corti di appello tributari, tra quelli aventi i requisiti per esservi nominati (la laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche e/o economiche e/o equipollenti; essere cittadini italiani, residenti in Italia; avere l’esercizio dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza; avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con apposito certificato medico; non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico il limite di età di anni). Fermo restando il limite di 70 anni per la cessazione dal servizio, in sede di prima applicazione della legge di riforma si prescinde dai limiti di età per i giudici tributari riassorbiti dalle cessate Commissioni Tributarie.

2) Al fine delle valutazioni per il riassorbimento dovranno essere attribuiti dei punteggi per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore al semestre, calcolata alla data di scadenza dei termini che saranno stabiliti per la presentazione delle istanze di riassorbimento. A titolo esemplificativo: Presidente CTR punti 4; Pres. Sezione di CTR punti 3; V. Pres. di Sezione di CTR punti 2,5; giudici di CTR punti 2;

Presidente di CTP punti 3; Presidente di sezione di CTP punti 2,5; V. presidente di sez. di CTP punti 2; giudici di CTP punti 1. Nel caso in cui, al termine delle procedure di riassorbimento, non dovessero risultare coperti tutti i posti di magistrati tributari previsti in organico, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria provvederebbe alla indizione di concorsi esterni per le cariche occorrenti.

3) Cambio di denominazione da Commissioni Tributarie provinciali e regionali in tribunali tributari, corti di appello tributarie e sezione tributaria della Corte di cassazione.

4) L’organizzazione e la gestione dei magistrati tributari deve essere affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Consiglio della Giustizia Tributaria è organo di autogoverno della magistratura tributaria, al fine di assicurare la terzietà e l’imparzialità degli organi giudicanti.

5) La magistratura tributaria deve essere autonoma rispetto alle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile, alla quale si accede, in caso di prima nomina, con la laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economiche, mediante concorso pubblico per titoli ed esami orali, ai sensi dell’articolo 97, quarto comma, della Costituzione, in materia di diritto tributario e processuale civile.

6) La provenienza dalle cessate commissioni tributarie provinciali e regionali deve costituire titolo preferenziale in caso di parità di votazione nel concorso pubblico.

7) Istituzione del giudice monocratico per le seguenti controversie: a) di valore non superiore a quello stabilito dalla legge che consenta alle parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica; b) reclamo e mediazione di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

8) I magistrati dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie di prima nomina cessano dall’incarico al compimento del settantesimo anno di età.

9) Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in carica alla data di entrata in vigore della legge di riforma dà attuazione alle disposizioni in essa contenute finalizzate alla costituzione ed insediamento dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello tributarie.

Avv. Francesco Lucifora

   Presidente A.N.GI.T.

A.N.GI.T. Audizione Commissione Finanze Senato 22.3.22_signed.pdf

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"Sisma '90 dopo 30 anni fra ottemperanze e speranze"

25 marzo 2022

Seminario 25.3.22 Sisma 1990.pdf

Intervento

"Per una riforma della Giustizia Tributaria con giudici professionali a tempo pieno ed esclusivo 

e con reclutamento di quelli in servizio con concorso per titoli di servizio"

04 marzo 2022

Agli Onorevoli Ministri

Prof.ssa Marta Cartabia

Ministro della Giustizia

Dott. Daniele Franco

Ministro dell’Economia e delle Finanze


1. - “Manifesto” per la riforma della giustizia tributaria; 2. - Progetti di legge del Parlamento; 3. - Proposte della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria; 4. Reclutamento nella pubblica amministrazione; 4.1 - Reclutamento per “titoli”; 4.2 - Reclutamento per “titoli” dei giudici in servizio di provenienza professionale e del pubblico e privato impiego; 4.3 - Reclutamento per “titoli” dei giudici in servizio di provenienza magistratuale; 4.4 - Reclutamento per concorso per titoli ed esami di giudici di prima nomina; 5. - Costituzione della Repubblica Italiana, art. 102, co. 3; 6. - Conclusioni.

Onorevoli Ministri,

l’Associazione Nazionale Magistrati tributari (A.N.GI.T.) -costituita da giudici di provenienza dalle libere professioni e dal privato e pubblico impiego- ha tra i suoi scopi quello di “di promuovere in qualsiasi sede iniziative per favorire il passaggio dall’attuale ordinamento della giustizia tributaria ad una giustizia professionale a tempo pieno e con rapporto di lavoro di pubblico impiego” (lett. a), art. 2, Statuto).

Gli associati condividono le dichiarazioni, gli atti e le iniziative degli Onorevoli Ministri per una riforma della giustizia tributaria professionale e a tempo pieno.

A.N.GI.T. auspica che il Comitato ristretto di recente nomina, costituito per scrivere una proposta di legge della riforma della giustizia tributaria, sappia interpretare le aspettative della società che aspira ad un giudice terzo, autonomo, a tempo pieno e professionale con rapporto di pubblico impiego.


1. - “Manifesto” per la riforma della giustizia tributaria

Per alcuni, le attuali Commissioni costituiscono un sistema inadeguato alle esigenze sia del contribuente sia del fisco che andrebbe radicalmente cambiato.

 

Secondo altri, l'attuale sistema è virtuoso e andrebbe solamente adeguato con interventi minimi che ne lascerebbero inalterata la composizione.

 

Il Parlamento ha intrapreso la strada di una revisione ordinamentale generale della funzione dei giudici tributari, che da centocinquanta anni, attraverso una continua evoluzione, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell’art. 102 Costituzione, assolvono al delicatissimo compito di rendere giustizia nella materia tributaria, divenuta sempre più complessa e gravosa, nonché di grande rilevanza sul piano economico.

 

Di rilevante spessore politico (sintesi eccelsa delle aspettative provenienti dalla società civile ed imprenditoriale del Paese) è l’atto d’indirizzo al Governo (12.10.2021) delle Commissioni congiunte VI Finanze della Camera dei Deputati e VI finanze e Tesoro del Senato, con il quale il Governo deve “prevedere, all’interno della riforma della giustizia tributaria, l’affidamento delle controversie ad un giudice speciale tributario, a tempo pieno e nominato previo concorso pubblico, valutando l’opportunità di inserire una riserva di posti in favore di tutte le professionalità attualmente impegnate nelle commissioni tributarie

 

Un sistema aggiornato, ma non nuovo, che tenga conto delle mutate esigenze del sentire comune e dell'economia, quindi, non può prescindere dall'esistenza di una giurisdizione autonoma dalle altre giurisdizioni e che faccia riferimento ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana all'art. 111: giusto processo; contraddittorio tra le parti in condizioni di parità; giudice terzo ed imparziale; ragionevole durata del processo.


2. - Progetti di legge del Parlamento

La Commissioni finanze del Senato e della Camera hanno all’ordine del giorno l’esame di proposte di legge presentate da tutti i gruppi parlamentari presenti in Parlamento.

Alcune di queste  proposte sono assai simili e sovrapponibili nella quasi totalità degli articolati.

I progetti di legge degli On.li Vita Martinciglio, Giusi Bartolozzi, Antonio Misiani, Giulio Centemero, per citarne alcuni, preceduti da un lavoro di audizione e confronto preliminare con i maggiori organismi rappresentativi dei contribuenti e dei difensori tecnici- avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e tributaristi in generale –, finalizzato a raccogliere il loro punto di vista, propongono una riforma organica degli assetti organizzativi della giurisdizione tributaria.

Le proposte di legge: 1) creano la Quarta Magistratura, autonoma e specializzata, che assicurerebbe la terzietà e l'indipendenza dell'organo giudicante mediante la professionalizzazione del magistrato tributario che lavori a “tempo pieno” e non a tempo parziale, in modo “esclusivo” e con riconoscimento di una dignità sia di ruolo che di compenso; 2) trasferiscono la gestione e la organizzazione delle Commissioni tributarie dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui peraltro è già affidata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545 l'alta vigilanza. Ciò attribuirebbe alla giustizia tributaria  la capacità di “apparire”, oltre che essere, una giustizia tributaria realmente neutrale; 3) prevedono la nuova denominazione delle commissioni tributarie in Tribunale tributari, Corte Appello tributarie e Sezione tributaria della Corte di Cassazione; 4) stabiliscono che l’ordine giudiziario tributario è costituito dai magistrati tributari dei Tribunali Tributari e Corti di Appello Tributarie, quali giudici professionali a tempo pieno -che decidono in composizione collegiale-, affiancati, nei soli Tribunali Tributari, da giudici tributari onorari che decidono in composizione monocratica, con competenza limitatamente: a controversie di valore non superiore a quello stabilito dall’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che consente alle parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica; in materia catastale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546; nei giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo; con attribuzione del compito di essere arbitro del procedimento di mediazione, di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, tra il ricorrente e l’ufficio impositore; 5) prevedono l’accesso alla carriera di magistrato tributario ed all’incarico di giudice tributario onorario mediante concorso pubblico per titoli per i giudici in servizio e per titoli ed esami per i giudici di prima nomina; 6) prevedono il riassorbimento dei giudici delle cessate Commissioni Tributarie in sede di prima attuazione della legge di riforma, con deroga ai limiti massimi di età per l’accesso alle anzidette carriere.

 

3. - Proposte della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria

La proposta dei commissari Margherita Cardona Albini, Enrico Manzon, Domenico Pellegrini, Luca Varrone e Claudio Zaccardi, che vorrebbe mantenere lo status quo, non risponde alle aspettative delle imprese che voglio investire in Italia, di quelle dei contribuenti italiani e dei loro difensori tecnici (vedi U.N.C.A.T., A.N.T.I., le diverse Associazioni dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, le Associazioni dei Professori di diritto tributario, Confindustria, per citarne alcune), non risolve i problemi che si addebitano alla giustizia tributaria e non risponde agli obiettivi che il Governo si è prefissati per il miglioramento della giustizia in Italia, come richiesto dall’Europa (obiettivi del PNRR).

La proposta riforma organica proposta dei commissari Massimo Antonini, Pietro Bracco, Clelia Buccico, Gianni De Bellis, Andrea Giovanardi, Sebastiano Maurizio Messina, Livia Salvini, Maria Vittoria Serranò è condivisibile perché dà risposta a tutte le esigenze e aspettative di cui si è fatto cenno.

La proposta, riguardo ai giudici in servizio, prevede una riserva di posti nell’ambito di un concorso per titoli ed esami.

Il concorso per titoli ed esami, auspicabile e doveroso per i giudici di prima nomina, non è opportuna per le considerazioni di cui si dirà al successivo punto 4).

 

4. - Reclutamento nella pubblica amministrazione

I giudici tributari in servizio provengono da diverse categorie professionali.

Alcuni sono magistrati di carriera (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e altri sono professionisti e/o dipendenti del pubblico e del privato impiego.

Il D.Lgs.  545/92 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) dispone che “La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego”.

Tra giudice tributario e pubblica amministrazione esiste già un rapporto di servizio che tuttavia non è qualificato di pubblico impiego.

Il Parlamento vuole un giudice professionale con rapporto di pubblico impiego e a tempo pieno ed esclusivo.

Alcuni progetti prevedono, come già illustrato al punto 2), il riassorbimento, a semplice domanda, degli attuali giudici in servizio.

Altri progetti prevedono di reclutare i giudici, sia di prima nomina che in servizio, con concorso per titoli ed esami.

Nel nostro Ordinamento non esiste un’unica procedura o un modello di concorso standard valido per il reclutamento nella pubblica amministrazione (concorso per titoli ed esame), come sostenuto da alcuni settori delle magistrature professionali.

Nell’ambito degli strumenti previsti dalla Legge e dai Regolamenti, occorre di volta in volta modulare sia le procedure sia i modelli a cui ricorrere al fine di pervenire alle soluzioni più adatte in relazione alla figura professionale da scegliere (Direttiva, n. 3 del 24.4.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione)

Le tipologie di reclutamento previste dalla normativa vigente, e in particolare dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, sono il “concorso pubblico per esami”, il “concorso pubblico per titoli”, il “concorso pubblico per titoli ed esami”, il “corso-concorso” e la “selezione mediante svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta”.

Spetta alla pubblica amministrazione, al fine di pervenire alle soluzioni più adatte in relazione alla figura professionale da scegliere, modulare sia la  procedura sia il modello da scegliere.

La normativa citata smentisce, quindi, la tesi di chi (ideologicamente contrario a qualsiasi riforma della giustizia tributaria e al riconoscimento di professionalità in capo ai c.d. “laici” o “non togati”, categorie giuridicamente inesistenti) ritiene il concorso per titoli ed esami l’unico strumento Costituzionale per l’arruolamento dei giudici in servizio di provenienza professionale e/o dal pubblico e privato impiego, nella  giustizia tributaria.

L’Amministrazione, comunque, ha un più ampio potere assegnatole dall’art. 97, comma 4, della Costituzione, che dispone che agli impieghi pubblici si accede mediante concorso salvo i casi stabiliti dalla legge. Da ciò conseguendo che si può derogare alla regola del concorso in casi espressamente previsti da una legge specifica per la soluzione di una specifica esigenza dell’amministrazione interessata. Le selezioni debbono in ogni caso assicurare il buon andamento della p.a. La stessa Corte Cost., con sentenza 313 del 1994, ha stabilito il principio di diritto che non è irragionevole la scelta di un concorso riservato a certi titoli o abbiano maturato una certa esperienza. La stessa Corte, con la sentenza n. 34/2004 ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola in presenza di peculiari situazioni giustificatrici.

Situazioni giustificatrici previste,  per come si è detto, da una legge specifica.

 

4.1 - RECLUTAMENTO PER “TITOLI”

Esempi di arruolamento nell’amministrazione giudiziaria per titoli non mancano sia in Italia che in altri Paesi Europei.

Il CSM (L. 303/1998) può chiamare all’Ufficio di Consigliere della Corte di Cassazione gli Avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell’Albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

I primi concorsi banditi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’iniziale provvista di magistrati amministrativi di primo grado (referendari e primi referendari), da assegnare alle varie sedi regionali, furono espletati sulla base di selezioni per soli titoli. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1972, vennero pubblicati i primi tre bandi di concorso esclusivamente per titoli di cui il primo relativo all’assunzione di 18 consiglieri, il secondo relativo all’assunzione di 27 posti da primo referendario (a regime tale qualifica viene conseguita per anzianità̀) e l’ultimo a 15 posti di referendario. A distanza di poco più di un mese venne bandito un ulteriore concorso, sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1972, n. 55, anche questa volta unicamente per titoli, per la provvista di ulteriori 15 referendari. Gli avvocati iscritti all’albo da almeno sei anni rientravano nelle categorie alla cui appartenenza era condizionata l’ammissione al concorso medesimo (L. 1034/71).

Il Parlamento italiano nomina Consiglieri di Corte dei Conti e del Consiglio di Stato anche Avvocati e Professori universitari, senza alcun concorso, ma solo per titoli e meriti professionali.

In Inghilterra, il concorso non esiste e prima di entrare in magistratura è necessario diventare avvocati ed avere qualche anno di esperienza.

Tale sistema è anche vigente in Belgio, Danimarca, Svezia, Austria e Olanda.

Il sistema di reclutamento della magistratura Francese si caratterizza per la presenza di due distinte modalità di accesso: per concorso o per integrazione diretta. Uno dei tre tipi di integrazione diretta è riservato a professionisti con competenze in campo giuridico che abbiano un’esperienza di 8 anni di attività privata.

L’ordinamento tedesco consente l’accesso alla magistratura anche a dipendenti pubblici che, oltre al titolo di studio richiesto, abbiano maturato una particolare esperienza amministrativa nei settori in cui aspirano all’esercizio di funzioni giudicanti. Vengono nominati per un periodo di due anni come “giudici incaricati” (Richter kraft Auftrags) al termine dei quali possono essere nominati giudici a vita o decadere dall’incarico e tornare ad esercitare le funzioni svolte in precedenza. Durante il periodo in cui sono incaricati come giudici, infatti, continuano a mantenere la loro posizione e retribuzione di dipendente pubblico.

Quindi, è di tutta evidenza che il concorso per tioli ed esami non è l’unico sistema di arruolamento nella Pubblica Amministrazione giudiziaria sia in Italia che in gran parte dei Paesi Europei, anzi rappresenta un unicum solo in Italia e in Grecia.

Tra i giudici tributari in servizio ci sono Avvocati e Commercialisti abilitati all’esercizio della professione da più decenni e dipendenti di Enti pubblici o privati con laurea in giurisprudenza e/o in economia e commercio che ricoprono incarichi dirigenziali di alto profilo. Hanno superato esami, prima universitari e poi per l’abilitazione all’esercizio della professione o per l’arruolamento nella pubblica amministrazione, frequentato corsi di alta formazione e master in materia tributaria organizzati dalle più rinomate e prestigiose Università. Hanno acquisito, come giudici delle Commissioni tributarie, competenze specifiche in materia tributaria. Competenze che costituiscono già “titoli” di “servizio” idonei ad assicurare all’amministrazione giudiziaria personale competente ed in linea con i canoni di legalità, imparzialità ed efficienza per il buon funzionamento dell’Amministrazione . Di tutta evidenza è che questi giudici sono già sottoposti a un regime di esame permanente, dove dall’altra parte non c’è un professore ad esaminarli ma il contribuente e l’Erario che sono giudici ben più severi ed esigenti di qualsiasi commissione esaminatrice.


4.2 -  RECLUTAMENTO PER “TITOLI” DEI GIUDICI IN SERVIZIO DI PROVENIENZA MAGISTRATUALE

I giudici tributari di provenienza magistratuale, per i quali si prevede, così sembrerebbe, il passaggio da una amministrazione all’altra a semplice richiesta, assicurerebbero una loro immediata utilizzabilità.

Se questo è vero in astratto e con ragionamento a tavolino, non è detto che si traduca in scelte concrete da parte dei giudici di carriera.

È difficile, infatti, immaginare che Consiglieri di Stato e Consiglieri della Corte dei conti (carica che li proietta ad alti incarichi ministeriali come capi gabinetto e capi di uffici legislativi, ecc.),

Procuratori della Repubblica, Presidenti di tribunali e di Corte di Appello, Presidenti di sezioni fallimentari di importanti Uffici giudiziari, siano disponibili a transitare nella nuova giustizia tributaria come semplici giudici tributari, anche a volere garantire un pari trattamento economico.

La Commissione europea ha pubblicato giovedì 8 luglio 2021 il quadro di valutazione della giustizia Ue 2021, una revisione annuale che fornisce dati comparati sull’efficienza, la qualità e l’indipendenza dei sistemi giudiziari di tutti gli Stati membri.

Nel report europeo, l’Italia si è collocata agli ultimi posti in Europa per l’efficienza della giustizia. In particolar modo, una costante è la lentezza nella risoluzione dei processi, che vede oltre 500 giorni di media per la prima sentenza, quasi 800 per la seconda e 1.300 per la terza.

Anche la giustizia amministrativa non se la cava meglio come tempistiche e resta una delle più lente d’Europa, superata solo da Malta e Portogallo. Alcuni Stati membri hanno vissuto miglioramenti molto importanti in questo senso, come Cipro e la Grecia, che nel 2012 avevano dei dati estremamente negativi, ma negli ultimi anni sono rientrati nella parte centrale della classifica.

Se questo è lo stato della giustizia civile e amministrativa è assai improbabile che i loro Organi di autogoverno siano disponibili a cedere professionalità in favore della nuova Giustizia tributaria.

 

4.3 - RECLUTAMENTO PER “TITOLI ED ESAMI” DEI GIUDICI IN SERVIZIO DI PROVENIENZA PROFESSIONALE E DEL PUBBLICO E PRIVATO IMPIEGO.

La “riserva di posti” prevista per i giudici in servizio, finalizzata a fare tesoro della esperienza da questi maturata in anni di servizio, rischia di restare una misura sulla carta se il reclutamento avverrà nell’ambito di un concorso per titoli ed esami.

L’amministrazione pubblica ha tutto l’interesse a scegliere il concorso pubblico per titoli, quale strumento idoneo a garantire un reclutamento celere che consenta un passaggio veloce verso la nuova amministrazione giudiziaria,

I giudici tributari in servizio, per i “titoli di servizio maturati”, garantirebbero al Governo della Repubblica una transizione immediata e senza soluzione di continuità dal vecchio al nuovo Ordinamento giudiziario tributario.

I giudici tributari, come noto, provengono dalle professioni e fino al 2011 rappresentavano circa l’80% dell’organico della magistratura tributaria.

Sono prevalentemente avvocati e commercialisti, abilitati all’esercizio della professione da più di trenta anni e Dirigenti pubblici di lungo corso. Professionisti che hanno superato esami -prima universitari e poi per l’abilitazione all’esercizio della professione, frequentato corsi di alta formazione e master in materia tributaria organizzati dalle più rinomate e prestigiose Università. Professionisti che hanno acquisito, all’interno delle Commissioni tributarie, competenze speciali in materia tributaria. Competenze acquisite nelle aule universitarie e sul campo nelle Commissioni Tributarie.

È assai improbabile che questi giudici tributari (tutti ultrasessantenni, anche quelli entrati con l’ultimo concorso nel 2019) siano disponibili a sottoporsi ad ulteriori esami e trattati come semplici neolaureati ad inizio carriera. Studiare fascicoli, relazionare in udienza e motivare sentenze vale molto di più della semplice prova scritta e orale davanti a una commissione di esami.

Lo strumento per l’arruolamento dei giudici tributari di provenienza professionale del pubblico e privato impiego non sono certamente quelli del concorso pubblico per “titoli ed esami” o per “esami”, ma quello per “titoli di servizio”.

 

4.4 - RECLUTAMENTO PER CONCORSO PERTITOLI ED ESAMI DI GIUDICI DI PRIMA NOMINA

Alcuni progetti di legge Parlamentare, ma anche la proposta della Commissione interministeriale, puntano sul reclutamento, in tempi brevi, di giudici di prima nomina scelti tra neolaureati con concorso per “titoli ed esami”, chiamati a sostituire, in pochi anni, i giudici tributari in servizio.

I fautori di questa tesi, evidentemente, hanno la certezza, perché diversamente non azzarderebbero la proposta, che l’espletamento delle procedure concorsuali per “titoli ed esami” sarà così celere da concludersi in uno o due anni.

Le recenti esperienze, nei vari settori della pubblica amministrazione, ci consegnano un quadro desolante, fatto di concorsi con migliaia di partecipanti, difficili da gestire e spesso annullati dopo diversi anni a seguito di centinaia di ricorsi.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nel 2016 bandì un concorso per giudici tributari di prima nomina. I posti messi a concorso erano 202, successivamente aumentati di altri 261.

I partecipanti, per un posto di giudice onorario, furono 13.625. La procedura è stata chiusa dopo tre anni solo perché il concorso era solo per titoli.

Se per un posto di giudice onorario parteciparono in 13.265 è da aspettarsi che per un posto di giudice tributario di carriera si presentino non meno di 30.000/40.000 candidati. Con tutte le conseguenze del caso.

 

5. - Costituzione della Repubblica Italiana, art. 102

In un recente commento di stampa (Professioni divise sulla giustizia tributaria - Italia Oggi del 2.3.22, pag. 37) si legge che “Intermagistrature parla di <<perplessità>> in merito <<alla creazione di una magistratura specializzata, per la quale si porrebbe un problema di compatibilità con l’art. 102 della costituzione>>”.

L’art. 102 Costituzione, co. 3, dispone che <<non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. ...>>.

In Parlamento, sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica, sono all’esame progetti di legge che portano a compimento quel lungo e lento processo di evoluzione e completamento delle Commissioni tributarie da organi amministrativi (così erano nate nel 1861) a organi giudiziari speciali. La quarta o quinta magistratura, come amano definirla gli addetti ai lavori.

La giustizia tributaria è già organo giurisdizionale a pieno titolo dalla riforma introdotta dal DPR n. 636/1972.

La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto la funzione giurisdizionale delle Commissioni tributarie con la sentenza n. 287/1974, come attuativa dell’opera di revisione delle giurisdizioni speciali prescritta dalla VI disposizione speciale della Costituzione.

Successivamente, in linea di continuità, è seguita la riforma del D.Lgs. 546/1992, oggi vigente.

L’ulteriore riforma, di cui da tempo si discute, si pone ulteriormente in linea di continuità e di definizione di quel processo di trasformazione di cui dà conto il giudice delle leggi.

L’art. 102 Costituzione è di tutta evidenza impropriamente utilizzato come strumento per ostacolare qualsiasi percorso riformatore della giustizia tributaria.

 

6. - Conclusioni

L’Associazione A.N.GI.T., auspica, non volendo sottrarre i giudici tributari in servizio a valutazioni sulla loro acquisita professionalità, che gli Onorevoli Ministri adottino il concorso per titoli di servizio quale strumento per il loro reclutamento nei nuovi Organismi giudiziari tributari. Procedura che consentirebbe, tra l’altro, di dotare i nuovi organismi giudiziari di un organico immediatamente utilizzabile per il loro avvio.


Avv. Francesco Lucifora

Consigliere C.P.G.T.

Presidente A.N.GI.T.

Comunicato stampa

27 dicembre 2021

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, all’interno della riforma fiscale, anche la riforma ordinamentale della giustizia tributaria.

Il Governo nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 (NADEF), ha previsto il disegno di legge delega di riforma della giustizia tributaria, dopo aver approvato il 05 ottobre 2021 il disegno di legge delega di riforma fiscale.

È arrivato il momento di riformare anche la giustizia tributaria. Proprio perché la riforma ordinamentale della giustizia tributaria è una tra le priorità d’azione indicate dal Governo, il Ministro della giustizia e il Ministro dell’economia e delle finanze hanno istituito la Commissione Interministeriale per la giustizia tributaria.

Il Governo ha attribuito alla Commissione il duplice compito sia di esaminare le criticità esistenti sia di elaborare proposte di misure e di interventi legislativi, con l’obiettivo di migliorare la qualità della risposta giudiziaria e di ridurre i tempi del processo”.

La Corte Costituzionale con l’Ordinanza n. 144 del 20/23 aprile 1998 ha stabilito che “per le preesistenti giurisdizioni speciali, una volta che siano state assoggettate a revisione, non si crea una sorta di immodificabilità nella configurazione e nel finanziamento, né si consumano le potestà di intervento del legislatore ordinario; che questi conserva il normale potere di sopprimere ovvero di trasformare, di riordinare i giudici speciali, conservati ai sensi della VI disposizione transitoria, o di ristrutturarli nuovamente anche nel funzionamento e nella procedura, con il duplice limite di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva competenza e di assicurare la conformità a Costituzione, fermo permanendo il principio che il divieto di giudici speciali non riguarda quelli preesistenti a Costituzione e mantenuti a seguito della loro revisione”. Gli stessi principi sono richiamati anche dalla Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 227 del 20/10/2016.

Non vi sono e non vi sono mai stati ostacoli alla riforma dello status attuale dei giudici tributari.

Avv. Francesco Lucifora.

Presidente A.N.GI.T.

Comunicato stampa 27.12.2021.pdf

Comunicato stampa

23 dicembre 2021

Il tre dicembre 2021 è stata costituita, per volontà di giudici tributari di provenienza professionale e del pubblico e privato impiego, l’Associazione Nazionale Giudici Tributari (A.N.GI.T.) con lo scopo di sostenere tutte le iniziative politiche e parlamentari che propongono con forza e decisione la riforma radicale dell’attuale assetto della magistratura tributaria, la pari dignità tra tutti i giudici tributari in servizio e un trattamento economico adeguato alla funzione giudiziaria svolta.

Il Paese ha il diritto di avere un giudice tributario professionale che si occupi a tempo pieno ad esclusivo della giustizia tributaria.

L’Italia non può più permettersi un giudice che amministra giustizia nei ritagli di tempo sottratti alla attività professionale principale.

La giustizia tributaria non può più essere considerata accessoria ad altre magistrature.

Una giustizia tributaria dove i primi concorsi, per la dotazione dell'organico dei nuovi tribunali e Corti di Appello tributarie siano riservati agli attuali giudici attraverso una selezione per soli titoli di servizio maturati in anni di attività giudiziaria nelle Commissioni Tributarie.

A.N.GI.T. è la sola associazione tra quelle esistenti, il cui interesse è mantenere lo status quo, che formalmente chiede con forza la riforma della giustizia tributaria.

A.N.GI.T. ha il merito di avere sfatato il mito che tutti i giudici tributari sono arroccati al mantenimento dell’attuale sistema per ragioni di interessi corporativi.

La riforma è sempre rimasta al palo e non è mai andata avanti.

Il Parlamento la vuole e ora la vuole anche il Governo.

La vuole pure l’Accademia, le Professioni, le Imprese e i Contribuenti.

La vuole anche un numero consistente di giudici tributari.

Riserve e ostacoli provengono dalle Magistrature Ordinaria, Amministrativa, contabile e Militare.

Magistrati, nonché giudici tributari, sono i firmatari della proposta della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria che vuole mantenere l’attuale assetto della giustizia tributaria.

Così come sono Magistrati, nonché giudici tributari, capi di gabinetto e di uffici legislativi di importanti Ministeri.

La tavola rotonda organizzata da A.N.GI.T. il 17 dicembre ha confermato la validità e attualità del progetto di riforma della giustizia tributaria proposto dall’associazione.

I politici presenti (Sen. Antonio Misiani del PD, On. Vita Martinciglio dei 5Stelle, Giusi Bartolozzi di Forza Italia, On. Alessandro Pagano della Lega, On. Catello Vitiello di Italia Viva), alcuni dei quali firmatari di progetti di legge sulla riforma della giustizia tributaria, hanno convenuto sul fatto che oramai sono maturi i tempi per una riforma che doti il Paese di un giudice professionale a tempo pieno ed esclusivo.

Dello stesso avviso sono stati anche i Prof. Angelo Cuva (docente di diritto tributario presso UNIPA e V. Presidente di U.N.C.A.T.), Antonio Guidara (Associato di diritto tributario presso UNICT e dirigente dell’Associazione dei professori e degli studiosi di diritto tributario) e Francesco Tundo (Ordinario di diritto tributario presso UNIBO), nonché il Dott. Antonio Simone (già presidente della CTR Lombardia e attuale Garante per il contribuente della Regione Lombardia).

La relazione introduttiva è stata affidata al Prof. Giacinto della Cananea, Presidente della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria, voluta dai Ministri Cartabia e Franco, che ha illustrato i tratti salienti delle due proposte elaborate dai commissari e affermato che la riforma è tra gli obiettivi qualificanti del Governo all’interno del PNRR.

L’associazione continuerà a seguire i lavori parlamentari e governativi sulla riforma della giustizia tributaria, impegnandosi, ove richiesto, a dare il proprio contributo di esperienza a chiunque dei Parlamentari lo ritenesse utile per sostenere il proprio progetto di legge.

23 dicembre 2021

Il Presidente

Avv. Francesco Lucifora

Consigliere C.P.G.T.

Comunicato stampa del 23.12.21.pdf

Tavola rotonda

"Giustizia Tributaria tra presente e futuro"

17 dicembre 2021

Comunicato stampa

L’Associazione Nazionale Giudici Tributari discuterà di riforma della giustizia tributaria con politici, che come primi firmatari, hanno presentato progetti di riforma che prevedono un giudice professionale a tempo pieno ed esclusivo, con docenti universitari e il Garante del Contribuente per la Lombardia, che seguono il continuo svolgersi del dibattito.

L’introduzione ai lavori è affidata al Prof. Giacinto della Cananea, presidente della “Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria” e Consigliere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Relazionerà sulla riforma della giustizia tributaria nella “prospettiva europea”.

Alla tavola rotonda parteciperanno gli Onorevoli Giusi Bartolozzi, Vita Martinciglio, Antonio Misiani, Alessandro Pagano e Catello Vitiello. Tutti protagonisti della riforma della giustizia tributaria.

Protagonisti della tavola rotonda saranno anche i Prof. Angelo Cuva (UniPa), Antonio Guidara (UniCT) e Francesco Tundo (UniBO) e il Dott. Antonio Simone, già presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e attuale Garante per il Contribuente per la Regione Lombardia.